Irrilevanza del decorso del tempo ai fini della qualificazione di un bene quale patrimonio indisponibile

Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 03.01.2024 n. 100

Il Collegio non ritiene che l’utilizzazione dell’immobile da parte del sig. Giuseppe Massei e dei suoi famigliari abbia potuto determinare, per quanto prolungato nel tempo, un mutamento nella condizione giuridica delle unità immobiliari occupate, e in particolare il di loro passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile del Comune: infatti, l’art. 828, comma 2, c.c. stabilisce che “I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile [826] non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.”, e l’utilizzazione dell’immobile in via di mero fatto, non preceduta da atti amministrativi idonei a manifestare validamente la volontà del Comune di distogliere il fabbricato dalla destinazione precedentemente impressa, non può essere considerata rilevante. A conferma di ciò si veda anche l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 19951 del 12/07/2023, , la quale ha affermato che “In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell’I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità).”, così confermando che l’utilizzo, in via di mero fatto, di un bene appartenente al patrimonio indisponibile di un ente non può rilevare ai fini di determinare il passaggio del bene al patrimonio disponibile, e quindi anche al fine di precludere all’Amministrazione di fare ricorso ai poteri di autotutela esecutiva.

Nello stesso senso, recentemente il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 agosto 2023, n. 7899, ha affermato che “il passaggio di un bene dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile non può avvenire per facta concludentia (trascuratezza prolungata da parte dell’ente proprietario) ma soltanto per volontà espressa in tal senso manifestata in apposito atto amministrativo”, circostanza che nel caso in esame non è mai avvenuta.