Inottemperanza dell’ordine di demolizione vecchio di oltre 30 anni

TAR Marche – Ancona, Sez. I, Sent. 16.12.2023 n. 855

Occorre ribadire, sotto questo profilo, che “come ha evidenziato la Corte Costituzionale, l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni, che rappresentano “la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla” (sentenza n. 140 del 2018, § 3.5.1.1.; sentenza n. 427 del 1995; sentenza n. 345 del 1991).

La sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.

Invece, l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria).

19.6. In considerazione di tale natura afflittiva, ritiene l’Adunanza Plenaria che vada affermato in materia anche il principio per il quale deve esservi l’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza”, (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16).

E’ opportuno, allora, rilevare come nella specie sia soggettivamente non imputabile a titolo di dolo o colpa, ai ricorrenti non aver dato seguito ad un ordine di demolizione emanato oltre 30 anni or sono, non diretto e non notificato nei loro confronti.