In area soggetta a vincolo paesaggistico il c.d. “Terzo condono” trova applicazione solo per gli abusi “minori”

 

TAR Sardegna – Cagliari, Sez. II, Sent. 19.06.2023 n. 445

L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla procedura di condono regolata dal medesimo decreto legge, tra l’altro, le opere abusive che “d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Pertanto deve necessariamente trovare applicazione al caso ora in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l’applicazione del c.d. “Terzo condono” (quello, per l’appunto, previsto dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003) proprio agli abusi dotati di consistenza volumetrica e realizzati su zona sottoposta a preesistente vincolo paesaggistico (anche relativo), restando condonabili in zona sottoposta a vincolo, sempre secondo la citata forma di condono, i soli abusi “minori” indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 stesso (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria). Sono, infatti, conformi in questo senso numerose pronunce della giurisprudenza sia amministrativa che penale, tra cui Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425, Sez. VI, 28 ottobre 2019, n.7341, Sez. VI, 17 settembre 2019, n. 6182, Sez. IV, 29 marzo 2017, n. 1434, Sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813, Sez. VI, 2 agosto 2016, n. 3487, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4587, Cassazione penale, Sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676.