Impianti FER: incompetenza regolamentare del Comune in ordine all’individuazione delle aree idonee alla installazione.

TAR per la Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 15.05.2025 n.881

Sono, infatti, fondate e assorbenti le censure di difetto di competenza del Comune intimato in ordine all’individuazione delle zone idonee e di quelle inidonee all’istallazione degli specifici impianti fotovoltaici e conseguente preclusione di insediamento in area agricola.

È stato in giurisprudenza già affermato che: “I Comuni (…) non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 d.lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del d.lgs. n. 199 del 2021” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 299).

Va quindi riaffermato il principio per cui: “non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale la facoltà di stabilire limiti alla superficie utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici, tramite l’indicazione di una misura edificabile massima o sub specie di percentuale sulla superficie del fondo destinato all’insediamento dell’impianto (cfr. art. 9, comma 4 dell’Allegato E). Invero, ai sensi dall’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021, con appositi decreti ministeriali, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, verranno stabiliti “principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8”. Ai sensi dell’art. 20, comma 4, poi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti e “conformemente ai principi e criteri” ivi stabiliti, le Regioni sono tenute ad individuare con legge le aree idonee, ferma restando la speciale disciplina transitoria di cui all’art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021.

Non può essere dunque l’amministrazione comunale a disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, atteso che la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’ente locale. Del resto, ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei “principi e criteri omogenei” che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazionale.

… Da ultimo, rileva il Collegio come l’introduzione a livello prettamente locale di un sistema di regole volte a restringere l’ambito delle aree concretamente utilizzabili per l’insediamento di impianti fotovoltaici, senza chiare motivazioni che giustifichino l’introduzione di tali misure in funzione della tutela di interessi concorrenti potenzialmente pregiudicati e parimenti meritevoli di salvaguardia, nonché in violazione del principio di stretta proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite, si ponga in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022, secondo cui “la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi”” (T.A.R. Lombardia, Milano, 4 dicembre 2024, n. 3464).

Nel caso di specie la gravata disposizione regolamentare (“Non è consentita la installazione di impianti fotovoltaici tranne che in copertura di edifici o serre regolarmente autorizzate”) è illegittima in quanto adottata in assenza di una specifica competenza da parte del Comune, essendo l’indicazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti riservata alla competenza regionale.

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