Illegittimità dei piani attuativi manifestamente irragionevoli

TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, Sent. 29.01.2024 n. 201

In via di premessa, va ribadito che le scelte pianificatorie, in quanto espressione dell’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione comunale, sono sindacabili solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall’evidente travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, IV, 14 novembre 2023, n. 9758; IV, 21 agosto 2023, n. 7881; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13 dicembre 2023, n. 3029; II, 11 luglio 2022, n. 1662); tuttavia in relazione a tali ultimi aspetti o in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato non è precluso al giudice amministrativo scrutinarne la legittimità, non potendo ritenersi immuni dal controllo giurisdizionale gli atti amministrativi generali o di alta amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 2 gennaio 2023, n. 21; anche, IV, 24 gennaio 2023, n. 765; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 settembre 2018, n. 2106; T.A.R. Toscana, I, 12 giugno 2017, n. 792).

La previsione urbanistica relativa al compendio di proprietà della ricorrente, denominato “PA10”, risulta palesemente irragionevole e concretamente irrealizzabile, visto che l’attribuzione di un indice edificatorio (0,70 mc/mq) sensibilmente inferiore rispetto a quello assegnato agli altri ambiti similari assoggettati a Piano attuativo (pari a 1,20 mc/mq) è stata accompagnata dall’imposizione di standard molto gravosi (oltre 90 mq/ab.), corrispondenti a un valore più che triplo rispetto a quelli imposti ai richiamati (altri) ambiti (pari a 30 mq/ab.). Peraltro non essendo più l’area assoggettata a espropriazione, come previsto originariamente in sede di Piano adottato, l’onere di realizzazione dei predetti standard (ovvero dei parcheggi) grava interamente sulla parte privata.

L’irragionevolezza della richiamata scelta pianificatoria emerge con evidenza laddove si consideri che risulta assolutamente contraddittoria l’assegnazione al compendio di proprietà della ricorrente di un indice edificatorio inferiore agli altri ambiti assimilabili e alla contestuale imposizione di uno standard di oltre il triplo rispetto ai medesimi ambiti (cfr. “PA3”, “PA5”, “PA7” e “PA8”: all. 14 al ricorso, pagg. 8 e 9). Ciò oltre a porsi in contrasto con la disciplina riferibile agli altri ambiti, che lo stesso Comune ha definito avere caratteristiche omogenee con quello oggetto di controversia, risulta in contrasto con i principi generali posti alla base della stessa pianificazione comunale, laddove è stata stabilita la disciplina applicabile agli ambiti di pianificazione attuativa disciplinati dal Piano delle Regole ed è stato individuato, in via generale, il giusto ed equilibrato rapporto tra indice edificatorio riconosciuto e standard imposto ai singoli ambiti. Pertanto, alla legittima scelta comunale di garantire una adeguata “dotazione di aree a parcheggio pubblico nella zona interessata, anche di interesse sovralocale” non poteva che accompagnarsi il riconoscimento di un (maggiore) indice edificatorio in favore del privato – eventualmente anche da utilizzare in altre zone del territorio comunale – che fosse proporzionato ed equilibrato rispetto al “sacrificio” imposto all’area di proprietà della ricorrente; ragionevolmente l’entità di tale indice avrebbe dovuto essere maggiore rispetto a quanto assegnato agli altri ambiti di pianificazione attuativa gravati da uno standard decisamente inferiore.