Illeciti ambientali: i profili di responsabilità non richiedono un peculiare rigore probatorio, basandosi invece sul criterio del “più probabile che non”.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 22.07.2025 n.6490

[…] la responsabilità per illeciti ambientali, tra i quali figura anche l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, si basa sul criterio probatorio del “più probabile che non” o della preponderanza dell’evidenza, perciò richiede che la responsabilità di un soggetto nella commissione dell’illecito, ipotizzata dall’autorità competente, sia più probabile della sua negazione, in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale, nell’interpretare il principio “chi inquina paga”, ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ossia come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento, nonché conformemente alla considerazione per cui la “responsabilità ambientale” non ha natura penalistica, perciò non richiede il rigore probatorio previsto in subiecta materia (cfr. Corte Giust. UE, 4 marzo 2015, C-534/13; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668; Id., 1 aprile 2020, n. 2195; Id., 21 febbraio 2023, n. 1776)

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