Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sull’acquisizione gratuita delle opere abusive non demolite

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 13.06.2023 n. 5763

Il consolidarsi degli effetti dell’ordine di demolizione “rende inammissibile l’impugnativa dell’acquisizione gratuita ex art. 31, co. 6, TUED, in quanto non vi è modo di dichiarare l’illegittimità dell’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle opere e dell’area pertinenziale, salvo questo presenti profili di lesività autonoma, in quanto la lesione dell’interesse del privato è prodotta già dall’ordine di demolizione che consente l’individuazione dell’abuso e, di conseguenza, l’illegittimità (derivata) consegue alla declaratoria di illegittimità dell’ordine di demolizione.

In base all’art. 31 cit., come costantemente chiarito dalla giurisprudenza (in termini, vedi la puntuale ricostruzione del T.A.R. Pescara, sez. I, 26 maggio 2016 n. 193), l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione e che non deve essere sorretta da una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite, essendo in re ipsa l’interesse all’adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento; risulta al riguardo necessario solo che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche (T.A.R. Marche, 1 febbraio 2016 n. 51), senza che possa assumere alcuna rilevanza il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, l’affidamento eventualmente riposto dall’interessato sulla legittimità delle opere realizzate, o l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l’acquisizione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015 n. 4322).

L’acquisizione, pertanto, opera di diritto, per cui la scadenza del termine per ottemperare costituisce l’unico presupposto necessario per l’applicazione automatica della sanzione amministrativa del trasferimento coattivo al Comune della proprietà sull’immobile quale effetto previsto dalla legge.

Di conseguenza, un atto di tale natura giuridica può in linea di principio essere autonomamente contestato in sede giurisdizionale amministrativa solo con specifico ed esclusivo riguardo alla correttezza formale e sostanziale del suo contenuto accertativo tipico (come ad esempio relativamente alla manifesta irrazionalità dell’area da acquisire) o alla pregressa mancata notifica dell’ordine di demolizione, e non con riferimento alla ritenuta illegittimità di quest’ultimo, che ne costituisce il necessario presupposto giuridico, quando esso – come nel caso in esame – sia divenuto medio tempore intangibile per qualsiasi ragione giuridica (vedi ex plurimis Cons. St., sez. IV 29 settembre 2017 n. 4547; id., 23 ottobre 2017, n. 4862; id., sez. IV, 14 aprile 2015 n. 1884 e sez. VI, 4 marzo 2015 n. 1064; T.A.R. Parma, 27 giugno 2017 n. 234).