Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sent. 19.08.2024 n. 654
Il Collegio infatti rileva che:
a) come affermato dallo stesso Comune di Alcamo in primo grado (cfr. relazione tecnica depositata in data 8 marzo 2018), dall’esame delle due foto aree agli atti (una risalente al 1955 ed una eseguita nel 1968) emerge che nel luglio 1955 il fabbricato de quo non esisteva, essendo invece presente nell’altra foto area del 1968;
b) è pur vero che la predetta foto area del 1968 e il successivo atto di divisione rep. n. 2.459 del 12 marzo 1974 non sono idonei a dimostrare con certezza la data esatta di realizzazione del manufatto edilizio in questione, ma è anche vero tuttavia che i suddetti documenti costituiscono chiari principi di prova, almeno in ordine al fatto che – secondo la regola probatoria del “più probabile che non” – risulta più probabile che il manufatto edilizio in questione fosse stato realizzato nel lasso di tempo ultradecennale dal 1955 al 1967, piuttosto che nel periodo biennale 1967-1968; ovvero, per dirla in altri termini, risultando comprovata in modo certo (mediante aerofotogrammetria) l’esistenza dell’immobile al 1968, in ciò è insito altresì un principio di prova (secondo l’id quod plerumque accidit; o, come oggi è in voga dire, secondo il parametro del più probabile che non) di preesistenza dell’immobile anche al 1967, a fronte del quale deve considerarsi ribaltato sul Comune di Alcamo l’onere probatorio (altrimenti gravante sul proprietario) di dimostrare il contrario;
c) i predetti documenti sono dunque idonei ad invertire l’onere della prova a carico del Comune di Alcamo, essendo quindi il predetto Comune onerato di dimostrare nell’eventuale seguito del procedimento – e non invece il giudice nel processo: sicché correttamente il T.a.r. ha revocato l’ordinanza istruttoria sul punto, salvo ad aver poi deciso la controversia secondo l’opposto principio di diritto, che questo Collegio non condivide, della persistenza dell’onere probatorio a carico del ricorrente, il quale ha dimostrato con certezza l’esistenza del fabbricato ad una data prossima a quella dirimente – che il fabbricato in questione fu realizzato in data successiva al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 765/1967, che ha sostituito l’art. 31 della legge n. 1150/1942, introducendo l’obbligo del rilascio della licenza edilizia per tutte le costruzioni, anche realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano);
d) dai documenti versati in atti, non risulta adeguatamente provato quanto affermato dal Comune di Alcamo nel gravato provvedimento di demolizione, circa il fatto che il manufatto de quo – al momento della sua realizzazione – fosse inserito all’interno del centro urbano, non essendo ovviamente sufficiente la mera presenza di alcune o anche di molte costruzioni per ampliare sic et simpliciter il relativo perimetro.