Efficacia temporale delle prescrizioni urbanistiche convenzionali

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 30.12.2024 n. 10488

Nel complessivo disegno convenzionale, pertanto, la materiale realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento è centrale e (causalmente) qualificante, posto che il potenziamento della dotazione produttiva dei Comuni della Provincia costituisce l’interesse pubblico primario sotteso all’intero programma pianificatorio divisato in via generale dal Patto Territoriale e poi concretamente attuato dai singoli Comuni (a mezzo di varianti allo strumento urbanistico, stipula di convenzioni e rilascio di titoli edilizi).

Ne consegue che la corresponsione degli oneri, come dettagliatamente indicati in convenzione, è (causalmente) connessa non alla materiale immutatio loci (sì da dipendere dalla misura e dal contenuto degli interventi edilizi poi effettivamente posti in essere), ma alla partecipazione stessa alla procedura de qua, connotata da previsioni di favore per il privato (il mutamento di destinazione d’uso dei terreni mediante il ricorso a procedure urbanistiche semplificate) funzionalmente e teleologicamente collegate ad un superiore interesse pubblico: come visto, del resto, la materiale realizzazione degli interventi rappresenta, ai termini della convenzione, non una facoltà, ma un obbligo per la società.

Da una prospettiva letterale, peraltro, l’obbligo di pagamento delineato dall’art. 12 della convenzione è incondizionato e non limitato a specifiche voci.

In un’ottica più ampia, la giurisprudenza consolidata sostiene che le prescrizioni urbanistiche stabilite in una convenzione (e, più in generale, in uno strumento pianificatorio attuativo) “rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all’approvazione di un nuovo piano attuativo” (così Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6944).

Nel caso di specie, ciò significa che la destinazione edificatoria delle aree de quibus permane: del resto, l’art. 9 della convenzione (a tenore del quale “nel caso non venga attuata la presente convenzione nei termini e nei tempi stabiliti … per l’intera volumetria e per l’intera superficie lorda dei fabbricati, la proprietà sarà assoggettata alle disposizioni di PRG in vigore all’atto della presentazione di eventuali ulteriori atti edificatori”) stabilisce che, decorso il termine di efficacia della convenzione, il Comune torna libero di disciplinare urbanisticamente le aree oggetto della medesima; tuttavia, sino all’eventuale intervento di una tale modifica (che il Comune, peraltro, nega sinora essere occorsa), permane l’attuale destinazione edificatoria.

A fronte di tale ultrattività delle previsioni urbanistiche convenzionali sta, specularmente, la perdurante cogenza degli obblighi assunti dal privato, fra cui, nella specie, quello della dazione delle somme a titolo di oneri: il riferimento è a tutte le voci previste in convenzione, proprio perché, nella peculiare vicenda di specie, la stessa convenzione si iscrive in un più ampio, complesso e sovra-ordinato contesto pianificatorio-programmatorio, teleologicamente finalizzato al potenziamento della dotazione produttiva locale (interesse immediato) al fine di perseguire l’interesse pubblico ultimo del benessere della popolazione (interesse mediato), in considerazione delle evidenti ricadute positive che una maggiore competitività del territorio arreca ai residenti (si pensi, ad esempio, all’aumento dell’occupazione, non a caso specificamente menzionata in convenzione – cfr. art. 17).

Non può in radice darsi, dunque, alcun diritto alla ripetizione riveniente dalla scelta unilaterale di non dare seguito alla realizzazione degli interventi previsti in convenzione (cui pure la società si era impegnata), concretando ciò una modifica dell’accordo che richiederebbe, come da principi generali, un contrarius actus e che, comunque, verosimilmente violerebbe il Patto Territoriale cui hanno aderito Comune e società.

In definitiva, il credito azionato dalla società con la condictio indebiti non sussiste.