Diniego di autorizzazione paesaggistica: l’Amministrazione deve specificare i motivi di contrasto delle opere da realizzarsi con le ragioni di tutela dell’area vincolata, e il giudizio d’immodificabilità dello stato dei luoghi deve seguire a una puntuale valutazione dell’impatto della singola opera sul paesaggio.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 04.08.2025 n.6893

10. Nonostante la lunghezza espositiva, il parere costituisce […] la trascrizione, con poche rielaborazioni, delle prescrizioni contenute al punto 3.c.4 della scheda di paesaggio allegata al piano di indirizzo territoriale (PIT) […] aventi […] la funzione di specificare il contenuto del vincolo paesaggistico apposto con decreto ministeriale del 3 luglio 1962.

L’atto non illustra per quale ragione il progetto di realizzazione di una piscina, concretamente presentato dall’appellante, contrasti con le varie prescrizioni e, dunque, interferisca con i valori protetti dal vincolo.

[…]

11. La motivazione provvedimentale, avendo contenuto prevalentemente tautologico, non soddisfa i crismi di cui all’art. 3 l. 241/1990 né il consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui, nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione non può limitarsi a esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo (Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2016, n. 5108; Id., 27 luglio 2023, n. 7206; Id., 14 febbraio 2024, n. 1504).

12. Inoltre, l’amministrazione non ha tenuto in considerazione, nella valutazione tecnica di sua competenza, la funzione e il contenuto del vincolo paesaggistico insistente sulla zona oggetto dell’intervento.

13. Nel caso di specie, il vincolo protegge, ex art. 136, co. 1, lett. d), d.lgs. 42/2004, le “bellezze panoramiche”. […] È corretta, dunque, l’affermazione del ricorrente, secondo la quale il vincolo ha natura “panoramica” e mira a preservare il godimento delle bellezze del luogo da parte dei possibili osservatori, perciò – come precisato sia nel decreto impositivo del vincolo sia nell’art. 136, co. 1, lett. d), d.lgs. 42/2004 – da punti di vista “accessibili al pubblico”.

14. Il contenuto del vincolo è ulteriormente specificato nella scheda di paesaggio allegata al piano di indirizzo territoriale (PIT) […]. Tuttavia, le schede di paesaggio servono alla ricognizione e perimetrazione dei beni tutelati dai vincoli e alla creazione, mediante le prescrizioni, di una puntuale disciplina d’uso degli stessi; le schede allegate al PIT non possono modificare i valori oggetto della tutela paesaggistica, ma solamente precisare, attraverso regole dettagliate, il contenuto dei vincoli e individuare gli specifici elementi di contrasto rispetto ad essi. Pertanto, anche le prescrizioni del PIT devono essere lette coerentemente la funzione del vincolo, che rimane quella di proteggere la fruizione del panorama, mentre non è possibile, mediante interpretazioni eccessivamente estensive, addivenire a uno snaturamento del vincolo, trasformandolo, per esempio, in un vincolo di inedificabilità assoluta.

15. Beninteso, ogni opera in area vincolata ha rilevanza paesaggistica (Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3578) e non può escludersi che le esigenze di tutela sottese al vincolo reclamino, in determinate circostanze, l’immodificabilità dello stato dei luoghi, conducendo a escludere in toto la fattibilità di un intervento edilizio (Cons. Stato, Sez. I, 25 maggio 2020, parere n. 978), ma un siffatto esito procedimentale deve seguire a una puntuale valutazione dell’impatto della singola opera sul paesaggio, mentre non può discendere da giudizi precostituiti.

16. In ragione di quanto sopra, non è possibile ritenere un intervento edilizio incompatibile con un vincolo panoramico in quanto visibile solo dall’alto.

[…] pressoché tutte le costruzioni sono suscettibili di essere percepite da una visuale aerea, sicché, ove la visibilità dall’alto fosse considerata ex se in contrasto con il vincolo, questo impedirebbe ogni forma di edificazione. Ne deriverebbe uno snaturamento del vincolo, che, da panoramico, diverrebbe di inedificabilità assoluta. Esso, inoltre, perderebbe la propria funzione di protezione del paesaggio, assumendo una inedita valenza urbanistica. Infatti, posto che la nozione di paesaggio ricavabile dall’art. 131 d.lgs. 42/2004 è quella di «rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale», l’elemento della “percezione” del territorio costituisce un pre-requisito di rilevanza paesaggistica; ebbene, tale pre-requisito «deve sussistere ponendosi dal punto di vista del comune osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione al paesaggio, inteso (secondo la nota definizione della Convenzione europea sul paesaggio di Firenze del 20 ottobre 2000) quale determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» (Cons. Stato, Sez. I, 25 maggio 2020, parere n. 978).

Di conseguenza, la mera visibilità dell’opera dall’alto, slegata dalla presenza in loco di particolari punti di osservazione sopraelevati, accessibili da un comune osservatore, non è sufficiente a ritenere l’intervento edilizio interferente con i valori paesaggistici protetti dal vincolo.

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