Decreto “Salva Casa”: la sanatoria si applica ai procedimenti non ancora conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi

TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 27.02.2025 n. 406

Nella fattispecie, invero, viene in rilievo una sanatoria introdotta molto di recente dal Decreto “Salva Casa”, sicché non paiono condivisibili le argomentazioni svolte dal procedente Ufficio, ancorate al precedente quadro di riferimento, trattandosi di una chiara ipotesi di ius superveniens, con introduzione di nuovi criteri, parametri e condizioni per la sanabilità e la conservazione delle opere abusive.

Al riguardo, è da ritenersi che – come inferibile da Cons. Stato, sez. II, 9 settembre 2024, n. 7486 – il ius superveniens costituito dalla disciplina “Salva Casa” (art. 1, comma 1, lett. h, del d.l. n. 69/2024, conv. in l. n. 105/2024) faccia premio, in omaggio al sotteso favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi, su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi.

Stanti queste premesse, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Pubblica Amministrazione, la precedente adozione delle ordinanze demolitorie e il diniego della precedente domanda di sanatoria si rivelano ininfluenti ai fini dell’esame dell’istanza presentata di recente dalla ricorrente ai sensi dell’art. 36 bis L. 241/90 e, dunque, sulla base di un regime normativo e di presupposti differenti.

Alla stregua di quanto sopra, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.