Decorrenza del termine per impugnare la variante urbanistica “particolare”

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 08.09.2023 n. 8224

Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa al riguardo, il termine per l’impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta ufficiale) del decreto di approvazione di essa; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta – come nel caso in esame – ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all’espropriazione. Infatti, in caso di varianti urbanistiche “particolari”, che incidono cioè su specifici beni, interessando soggetti determinati, il relativo provvedimento deve essere a questi ultimi notificato, decorrendo il termine d’impugnazione dal momento dell’avvenuta notifica (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 ottobre 2020 n. 6648; sez. IV, 18 febbraio 2016 n. 650; sez. VI, 3 marzo 2014 n. 965 e 15 febbraio 2013 n. 922).