Costituisce variazione essenziale la traslazione del manufatto in area diversa da quella prevista dal titolo

TAR Umbria- Perugia, Sez. I, Sent. 02.11.2023 n. 604

La normativa statale in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia (artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001) distingue tra interventi abusivi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e interventi di modesto impatto, che non possiedono tale caratteristica.

Nell’ambito della prima categoria rientrano gli interventi indicati nell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero quelli eseguiti «in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali» (fattispecie, quest’ultima, ulteriormente precisata dall’art. 32 del D.P.R. n. 380/2001), nonché quelli di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33), che costituiscono nel loro insieme le fattispecie di abuso più gravi.

La seconda categoria comprende gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34). […]

Ciò premesso, all’ipotesi della totale difformità dal permesso di costruire l’art. 31, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 riconduce «la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche (…) planovolumetriche», ovvero attinenti alla forma, alla collocazione o alla distribuzione dei volumi assentiti.

Ad ogni modo, non è revocabile in dubbio che le ipotesi di totale difformità e di variazione essenziale consistente nella traslazione del manufatto in area diversa da quella prevista dal titolo abilitativo siano soggette al medesimo regime sanzionatorio.

Infatti, «rientra nel concetto di “modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza”, e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del d. P.R. n. 380 del 2001, non solo lo spostamento del manufatto su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell’edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli» (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104).

Inoltre, «[a]i sensi dell’art. 32 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell’edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area, mentre sono ininfluenti rispetto all’obbligo di acquisizione da parte dell’interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire, e l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze» (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5743).

Ancor più recentemente è stato ritenuto che «rientra nel concetto di “modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza”, costituendo quindi una variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001 (…), non solo lo spostamento del manufatto su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell’edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali» (TAR Sardegna, sez. I, 11 gennaio 2021, n. 5).