Condono edilizio: opere abusive non ultimate alla data del 1 ottobre 1983

Consiglio di Stato, Sez. II, 13.11.2020, n. 7006

L’art. 43, comma 5, l. 28 febbraio 1985, n. 47, nel consentire la condonabilità delle opere edili abusive non ultimate alla data del 1° ottobre 1983, indicata dall’art. 31 della stessa legge, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, si riferisce chiaramente all’ipotesi in cui, contestualmente alla richiesta di sanatoria degli abusi commessi, l’interessato abbia necessità di completare le opere interrotte a causa dei suindicati provvedimenti (p.es. un sequestro o un ordine di sospensione), per tale evenienza legittimando una nozione di “ultimazione” degli abusi più elastica di quella adottata in via ordinaria; è esclusa però la possibilità che, dopo il rilascio della concessione in sanatoria, il beneficiario di quest’ultima possa vantare, sulla base della disposizione in esame, una pretesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo per eseguire ulteriori lavori sul manufatto condonato.

Il primo periodo del comma 5 dell’art. 43, l. 28 febbraio 1985, n. 47, prevede che “Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell’abuso e di riferimento per la determinazione dell’oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale”.

Tale disposizione si riferisce chiaramente all’ipotesi in cui, contestualmente alla richiesta di sanatoria degli abusi commessi, l’interessato abbia necessità di completare funzionalmente le opere interrotte a causa di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (p.es. un sequestro o un ordine di sospensione), per tale evenienza legittimando una nozione di “ultimazione” degli abusi – per così dire – più elastica di quella adottata in via ordinaria, ma esclude la possibilità che, dopo il rilascio della concessione in sanatoria, il beneficiario di quest’ultima possa vantare una pretesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo per eseguire ulteriori lavori sul manufatto condonato. ​​​​​​​

fonte: sito della Giustizia Amministrativa