Condono di un fabbricato rurale

TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 22.01.2024 n. 236

Quanto al primo motivo di rigetto va rilevato che l’opera abusiva risulta rappresentata come “manufatto connesso con la conduzione agricola articolato su due livelli” e, dunque, come fabbricato rurale, astrattamente suscettibile di uso abitativo, ove ne possegga le caratteristiche.

Pertanto, non può applicarsi la disciplina riguardante gli immobili ad uso non residenziale che, ai fini del condono, impone l’obbligo del completamento funzionale.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, deve considerarsi ultimato l’edificio realizzato senza titolo abilitativo in zona agricola e mancante delle rifiniture, della pavimentazione e degli infissi, laddove risulti eseguito il rustico ed ultimata la copertura (cfr. T.A.R. Umbria 6 novembre 2008, n. 702).