Chiarimenti sulla temporaneità e facile rimovibilità

TAR Emilia Romagna – Parma, Sez. I, Sent. 09.06.2023 n. 201

Il manufatto progettato, pur qualificato come “chiosco”, risulta di notevoli dimensioni, si presenta stabilmente infisso al suolo e certamente difetta del requisito della temporaneità e facile rimovibilità di cui agli artt. 1.1.7 del RUE rubricato “Autorizzazioni temporanee” e 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 15/2013 richiamati a propria difesa dal Comune a sostegno della non necessità del titolo edilizio, tenuto conto della durata tutt’altro che limitata della concessione, destinata infatti a valere per 12 anni, con obbligo di rimozione del manufatto solo al termine di tale lungo lasso temporale. Il requisito della temporaneità implica una durata necessariamente contenuta e si abbina a dimensioni complessive del manufatto di impatto modesto, anche quando si tratta di opere private da realizzare sul suolo pubblico comunale, venendo altrimenti alterato l’assetto urbanistico preesistente e aggravato il suo carico, con elusione delle regole del settore.