Chiarimenti giurisprudenziali in merito alla differenza tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo, anche in relazione alle garanzie procedimentali per il proprietario.

TAR per il Piemonte, Sez. II, Sent. 09.10.2025 n.1378

Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, il progetto di variante generale al P.R.G.C adottato dal Comune, come allegato dal ricorrente […], tra le varie modifiche delle aree, prevede l’opera pubblica di ampliamento del cimitero comunale […], alla quale è connessa l’individuazione del vincolo a parcheggio nella zona adiacente […]; rispetto a tale zona vi era un solo soggetto interessato (il proprietario dei terreni), di facile individuazione.

4.2. Al riguardo, il Collegio non può sottrarsi dall’esame della natura del vincolo a parcheggio impresso dalla variante per cui è causa sui terreni di proprietà del ricorrente.

Questo Collegio non ignora l’indirizzo giurisprudenziale che riconosce natura conformativa del diritto di proprietà al vincolo a parcheggio, sull’assunto per cui il vincolo in questione consente la realizzazione dell’opera anche da parte del privato proprietario (in conformità con le coordinate ermeneutiche specificate dalla Corte Cost., con la pronuncia n. 179 del 20 maggio 1999).

Lo stesso orientamento giurisprudenziale (cfr, a titolo esemplificativo, Cons. Stato, sez. IV, 17.03.2017, n. 1196), nel tracciare il confine fra conformazione del diritto di proprietà e vincoli sostanzialmente espropriativi, specifica, nella risoluzione del caso ivi sottoposto, come occorra “verificare se in concreto il vincolo in questione sia l’espressione di una più generale potestà di pianificazione del territorio spettante all’Amministrazione comunale cui è connaturata la facoltà di limitare l’edificabilità su determinate aree a specifiche categorie e tipologie di opere oppure sia il frutto di una specifica determinazione volta a localizzare un’opera pubblica su un’apposita area con conseguente efficacia espropriativa della proprietà di quel terreno”.

Mentre con il vincolo conformativo si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, con il vincolo espropriativo si incide in modo particolare, puntuale, “lenticolare”, su beni determinati in funzione della localizzazione di un’opera pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6241/2019).

Facendo applicazione di questa linea interpretativa al caso che ci riguarda, il Collegio ritiene che tanto l’ampliamento del cimitero, quanto il connesso vincolo a parcheggio (del cimitero) rappresentino un’unica opera pubblica, o meglio opere connesse, che, lungi dal conformare la proprietà del ricorrente, si risolvono nella previsione di una sostanziale ablazione delle aree interessate, destinate all’unica funzione pubblica cimiteriale e incidenti su uno spazio limitato e circoscritto.

[…]

4.3. Pertanto, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ha concretato la violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 e, quindi, la preclusione, in danno del deducente, dell’attivazione della necessaria garanzia procedimentale del contraddittorio al cospetto di un vincolo preordinato all’esproprio […].

In conclusione, il Comune avrebbe dovuto trasmettere all’odierno ricorrente l’avviso di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 attivando, per tal via, le garanzie procedimentali riconosciute a favore del proprietario di aree gravate da vincolo espropriativo.

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