Annullamento d’ufficio “doveroso” e irrilevanza del decorso del tempo

TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, Sent. 02.11.2023 n. 5943

In presenza di un’erronea rappresentazione della realtà da parte del privato si è evidenziato come non hanno pregio le considerazioni dirette a evidenziare nemmeno il decorso di un lasso di tempo estremamente ampio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 10 aprile 2014, n. 206645; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 17 ottobre 2016, n. 4737).

Si è affermato, inoltre, che i provvedimenti amministrativi adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione pubblica ex art. 21-novies della Legge n. 241/1990 anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nei confronti del dichiarante (Cons. giust. amm. Sicilia Sent., 07/01/2021, n. 12).

In tali fattispecie l’annullamento d’ufficio assume la caratterizzazione di un annullamento doveroso e, ciò stante la necessità di procedere al ripristino della legalità violata, circostanza che assume valore preponderante di talché l’interesse pubblico, che giustifica l’annullamento in autotutela, è sussistente in re ipsa, in quanto vi è la prevalenza di dell’esigenza di rimuovere le illegittimità emerse.