Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 07.11.2023 n. 9572
Difatti, in base a una consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica ex artt. 146, comma 3, e 167, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 42/2004, è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. In presenza di incrementi di superficie o di cubatura, anche di modesta entità o di natura accessoria, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato, indipendentemente da qualunque ulteriore valutazione del comune, anche di tipo urbanistico-edilizio, che, laddove pure compiuta, risulterebbe ininfluente (Cons. Stato, Sez. VI, 19/10/2020, n.6300; 1/9/2022, n. 7625; 19/7/2023, n. 7092). […]
Tutti gli interventi, eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, o con variazioni essenziali – che, come quello di specie, comportano aumenti di cubatura in area vincolata – sono, infatti, inderogabilmente soggetti a demolizione, ex art. 31, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001, il che, diversamente da quanto sostiene l’appellante, priva di rilevanza ogni valutazione relativa alla consistenza dell’incremento volumetrico realizzato.