TAR per il Lazio, Sez. IV Ter, Sent. 10.11.2025 n.19824
[…] La sanzione pecuniaria, derogatoria alla regola generale della demolizione nei casi di illeciti edilizi, può esser applicata solo ove sia oggettivamente impossibile la demolizione delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio. Si tratta di una misura di carattere eccezionale e derogatorio ed in ragione di ciò non compete all’Amministrazione procedente di dover valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se essa possa essere applicata. Piuttosto incombe sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme […]. In altri termini, il Comune non era tenuto a scegliere preliminarmente se irrogare la sanzione pecuniaria oppure la sanzione ripristinatoria, in quanto la demolizione costituisce la regola generale e la fiscalizzazione dell’abuso una deroga attuabile qualora nella fase di esecuzione venga provata la situazione di pericolo per le parti legittime (T.A.R. Campania – Napoli, sez. VI, 4 maggio 2022, n.3033, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7857).
Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza, si invita a contattare info@sentenzeappalti.it
