Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 11.09.2025 n.7291
[…] il Collegio osserva che l’articolo 2, comma 1, lett. b del D.P.R. 59/2013 individua nella Provincia, oggi Città Metropolitana, l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), la quale confluisce in un provvedimento conclusivo del procedimento che è rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune. Ai sensi dell’art. 2 comma e) del d.p.r. n. 59/2013, il SUAP è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
Pertanto, nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’A.U.A., il richiedente dovrà fare riferimento alle discipline di settore adottate dalle Autorità competenti […], come riportate nella tabella denominata “Titoli nell’A.U.A. e Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)”.
[…]
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, quella prevista per il rinnovo e le modifiche della stessa sono poi disciplinate dagli articoli 4, 5 e 6 del citato d.p.r. che attribuiscono alla “autorità competente” – id est, Città Metropolitana – la competenza ad adottare gli atti, appunto, di rilascio, rinnovo e modifica della A.U.A., ivi incluse pertanto le determinazioni di revoca o annullamento (in quanto di modifica del titolo), e nel SUAP l’organo preposto al materiale e definitivo rilascio del relativo provvedimento.
In questo contesto regolamentare, l’ambito operativo del SUAP, con riguardo alle attività di rilascio, rinnovo e modifica dell’AUA, […], è circoscritto alla mera verifica della correttezza formale della documentazione ricevuta dal privato istante e all’esercizio di una funzione interlocutoria con quest’ultimo.
La legislazione di settore (cfr d.p.r. n. 160/2010 e n. 59/2013) attribuisce, infatti, a tale organo il compito di fornire al soggetto richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e culturale.
Il SUAP, in altri termini, si erge a mero organo coordinatore-attuatore la cui attività è priva di discrezionalità.
Esso è deputato (rectius, obbligato) a rilasciare l’A.U.A. al soggetto privato istante una volta che sia stato adottato il relativo provvedimento da parte dell’autorità competente.
Più in particolare, il SUAP non può discostarsi dai provvedimenti della Provincia o della Città Metropolitana che confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento, né tantomeno esimersi dal rilasciare l’A.U.A. al soggetto richiedente.
6.2. Tanto si evince con riferimento alle prescrizioni contenute nel d.p.r. 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi previsti in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale).
Tra queste, assume particolare rilievo l’art. 4, comma 7, del citato Regolamento, in base al quale “qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo”.
6.3. La voluntas legis è chiara nel senso di stabilire che ogni valutazione e decisione inerente l’A.U.A. spetta esclusivamente alla Provincia (nel caso di specie, alla Città Metropolitana).
6.4. Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 59/2013 l’unica autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’A.U.A. è la Provincia, salvo diversa indicazione della normativa regionale […].
L’art. 4, comma 7, del Regolamento esplicita in modo chiaro e preciso il riparto delle competenze tra Provincia (id est, Città Metropolitana) e SUAP nell’ambito della procedura per il rilascio dell’AUA: mentre la prima è competente ad adottare il provvedimento autorizzativo, il secondo è semplicemente chiamato a rilasciare al soggetto richiedente la determinazione provinciale.
6.5. Quella del SUAP deve, pertanto, intendersi come attività vincolata consistente unicamente nell’obbligo di rilasciare l’A.U.A. al soggetto richiedente.
[…]
7.1. Il Collegio osserva che la sfera di competenza vincolata del SUAP, di cui sopra è stato dato conto, si basa sul ruolo che l’ordinamento ha inteso attribuire a tale organo, di soggetto coordinatore del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale deputato al mero rilascio del provvedimento (già) adottato dalla Città Metropolitana.
[…]
7.4. La verifica della legittimità urbanistica ben avrebbe potuto impedire il rilascio del relativo titolo urbanistico-edilizio da parte del Comune ma non avrebbe potuto sovrapporsi o sostituirsi all’autorizzazione unica ambientale adottata dalla Città Metropolitana finendo per spostarne la competenza in capo al Suap.
8. Ragion per cui, non poteva il Suap – giusta principio sul contrarius actus – revocare l’autorizzazione unica ambientale adottata dall’autorità competente in materia (Città Metropolitana) né incidervi indirettamente.
7.6. Piuttosto, il Suap – a fronte di un atto pluristrutturato – avrebbe dovuto coinvolgere nuovamente i soggetti intervenuti nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per lo scarico delle acque (id est, la Città Metropolitana), rendendoli edotti sulla illegittimità riscontrata al fine di consentire al soggetto titolare della competenza di esercitare, se del caso, i poteri di autotutela nella forma procedimentale più adeguata e corretta al fine di rimuovere, nella accertata sussistenza dei relativi presupposti, l’autorizzazione unica ambientale.
9. Questo, tanto più se si considera che:
– l’autotutela è intervenuta a distanza di molto tempo dal rilascio dell’AUA […] per cui occorreva verificare e valutare, sul piano della discrezionalità amministrativa non fungibile da parte di altro organo, i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela i quali, come noto, appartengono, salvo diversa disposizione di legge, alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento di primo grado;
– l’atto di secondo grado avrebbe dovuto assicurare e le garanzie procedimentali da parte dell’organo titolare della competenza in materia di adozione dell’AUA;
– la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce espressione del potere di autotutela della P.A., che deve svolgersi in ossequio ai principi di legalità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché nel rispetto delle regole sulla competenza e di quelle procedurali scaturenti dal canone del contrarius actus, per cui l’esercizio dell’autotutela deve estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto revocando e deve essere assistito, come sopra anticipato, dalle garanzie partecipative (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015, n. 3458; T.a.r. per la Campania, sezione V, 3 marzo 2020, n. 999).
10. In conclusione, alla stregua del quadro normativo sopra evidenziato, il Collegio ritiene che, nel riparto delle attribuzioni delineato dagli artt. 2 e 4 del d.P.R. 13.3.2013 n. 59 in materia di A.U.A., lo Sportello unico, a fronte di un parere non favorevole di compatibilità urbanistica […], non avesse il potere di annullare d’ufficio l’autorizzazione unica ambientale bensì avrebbe dovuto, in qualità di mero soggetto coordinatore del procedimento e di interfaccia col privato, coinvolgere la medesima autorità che aveva adottato il provvedimento AUA, ovvero la Città Metropolitana, rendendola edotta del profilo di illegittimità al fine di consentire le più opportune valutazioni n ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.
Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza, si invita a contattare info@sentenzeappalti.it
