Chiarimenti giurisprudenziali in merito al rapporto tra le norme definitorie degli interventi edilizi (art. 3, D.P.R. n. 380/2001) e le previsioni regionali e comunali eventualmente più restrittive.

Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 08.07.2025 n.5920

19. L’art. 32 d.P.R. 380/2001, nella versione ratione temporis vigente (prima della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. d-bis), d.l. 69/2024 conv. dalla legge 105/2024, c.d. salva casa), sancisce che gli interventi di cui al comma 1 (ossia quelli che, sulla base della legge regionale, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato), ove eseguiti su immobili vincolati, sono considerati “in totale difformità dal permesso di costruire”, mentre tutti gli altri interventi (diversi da quelli del comma 1) realizzati sui medesimi immobili “sono considerati variazioni essenziali”.

20. La giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, tutti gli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico costituiscono variazioni essenziali e difformità totali (Cons. stato sez. II, 2 aprile 2025 n. 2814) e che, qualunque un incremento di cubatura in area vincolata è comunque soggetto a demolizione ai sensi del comma 2 dell’art. 31 del citato d.P.R. 380/2001 (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. VI, 7 novembre 2023 n. 9572; 3 gennaio 2022 n. 1, 29 agosto 22 n. 7504).

21. Nel caso di specie, l’intervento è:

a) vietato dall’art. 4, comma 2, della l.r. 9/2003 sulla base della quale è stato rilasciato il titolo edilizio (il quale dispone che “gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici … non poss[o]no comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti”);

b) realizzato su area vincolata;

c) caratterizzato da modifica di sagoma e di volume.

22. La realizzazione di un intervento ex se vietato dalla legge regionale in base al quale il titolo è stato rilasciato integra senza dubbio una variazione essenziale rispetto al progetto approvato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 380/2001, in quanto determina un radicale mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito (consistente nella ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione).

23. Non convince l’assunto difensivo secondo cui l’intervento di demolizione e ricostruzione, in quanto compreso nella definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001, sarebbe stato assentito con il permesso di costruire […].

24. La prevalenza dell’art. 3 del citato d.P.R. 380/2001 sugli strumenti urbanistici generali e i regolamenti edilizi, sancita dall’ultimo comma del citato articolo, è circoscritta al profilo definitorio e non si estende alla disciplina sostanziale. Essa, in altri termini, preclude la modifica, in sede di regolamentazione pianificatoria, dell’elencazione degli interventi edilizi compresi in ciascuna categoria, inserendo ovvero eliminando tipologie di intervento, ma non osta all’ammissibilità in particolari e individuate zone di specifici tipi d’intervento (Cons. Stato sez. IV 18 maggio 2016, n. 2009).

25. Nel caso di specie, la legge regionale vieta l’intervento di demolizione e ricostruzione perché in contrasto con la ratio ispiratrice, costituita dal recupero dei fabbricati rurali esistenti, ma non assegna all’intervento una definizione diversa da quella contenuta dalla legge statale.

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