Tutela ambientale: chiarimenti giurisprudenziali in merito ai criteri per riconoscere la legittimazione processuale delle organizzazioni collettive.

Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 12.06.2025 n.5095

Osserva il Collegio che al fine dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente che anche uno solo dei ricorrenti abbia la legittimazione ad agire secondo le indicazioni del Cons. Stato, Ad. Plen., 20/02/2020, n. 6 (“Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso”).

Anche più recentemente è intervenuto il Cons. Stato, Sez. V, 14/10/2024, n. 8208 affermando che “In materia ambientale, la legittimazione processuale delle organizzazioni collettive si fonda su un riconoscimento legislativo espresso ovvero su una previsione legislativa implicita che postula la ricorrenza di requisiti cumulativi, sintomatico della concreta rappresentatività, ossia: a) l’ente persegua il soddisfacimento dell’interesse ambientale che sia stabilito dallo statuto; b) l’ente presenti un’organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare l’interesse; c) l’interesse diffuso abbia connotati di sostanziale “omogeneità” tra i soggetti che compongono la “comunità”. In particolare, le associazioni ambientaliste elencate nell’art. 13 della L. n. 349 del 1986 godono del diritto di presentare ricorsi amministrativi contro atti giudicati illegittimi, senza la necessità di ulteriori verifiche da parte del Giudice, come stabilito dall’art. 18 della stessa legge. Questa normativa riconosce la loro capacità di intervenire in causa legate a danni ambientali. Per le associazioni che non figurino in questo elenco, la possibilità di ricorrere viene invece valutata individualmente, seguendo criteri specifici sviluppati dalla giurisprudenza. La decisione di ammettere queste associazioni all’azione legale si basa su tre condizioni principali: devono perseguire costantemente obiettivi di tutela ambientale secondo i loro statuti, devono dimostrare di essere rappresentative e stabili, e la loro area di interesse deve corrispondere alla zona in cui si trova il bene collettivo danneggiato”.

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[…] il Cons. Stato, Sez. IV, 27/01/2025, n. 619 ha recentemente affermato che “Nei giudizi che riguardano gli interessi ambientali, la condizione di vicinanza (vicinitas) ai fini della legittimazione a ricorrere non esime dal dover dimostrare l’effettiva esistenza di un pregiudizio. In assenza di tale prova, il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse. Anche i Comuni vicini a quelli dove si intende localizzare una discarica devono fornire prove concrete che dimostrino i possibili disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione. In caso contrario, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La legittimazione dei Comuni a impugnare il provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi è riconosciuta solo se dimostrano il concreto danno che l’impianto potrebbe causare nel loro territorio. Un Comune che si ritiene leso dal progetto di trattamento e smaltimento dei rifiuti in un Comune confinante deve provare un danno specifico al proprio territorio e alla propria comunità, altrimenti il ricorso non è ammissibile”.

E’ infatti evidente che la prova di uno specifico e concreto pregiudizio non può risolversi nel generico interesse alla salubrità dell’ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata e che, oltre tutto, porrebbe l’ulteriore problema di individuare il limite al di là del quale non si sia più in presenza di una lesione specifica e differenziata, ma di un pregiudizio assimilabile a quello che qualsiasi cittadino potrebbe lamentare.

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