TAR per la Sicilia – Catania, Sez. V, Sent. 27.06.2025 n.2038
[…] va rammentato come la giurisprudenza amministrativa, in relazione all’impugnazione di titoli edilizi, ha, con sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, raggiunto conclusioni, utilizzabili anche in questa sede, secondo le quali: “riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato“.
È evidente che il criterio della vicinitas non ha un carattere assoluto, necessitando di un apprezzamento caso per caso, alla luce del pregiudizio in concreto allegato.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, richiamando le affermazioni dell’Adunanza Plenaria, con specifico riferimento all’ipotesi del proprietario confinante, ha chiarito che quest’ultimo è comunque tenuto a fornire serie allegazioni in ordine al deprezzamento dell’immobile di sua proprietà, alla diminuzione di aria, di luce, di visuale, di panorama, di degrado dell’ambiente o di aumento del carico urbanistico (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 1075/2022 in data 21 ottobre 2022 e n. 945/2022 in data 7 settembre 2022).
2.3. Come eccepito dalle altre parti, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato specifici pregiudizi derivanti dalla realizzazione dei manufatti, in tesi, abusivi, e ciò anche a seguito dell’eccezione sollevata al riguardo.
Infatti, parte ricorrente si è limitata a rappresentare, genericamente e senza prova alcuna, gli asseriti pregiudizi […]
2.4. Osserva il Collegio che nel ricorso tali asserzioni (generiche) non risultano corroborate da alcuna prova e/o principio di prova e si rivelano inadeguate a fondare la condizione dell’azione dell’interesse ad agire.
[…]
2.5. In definitiva, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso in esame proposto dal confinante avverso il provvedimento di riscontro ad esposto che non disponga la demolizione in merito ai presunti abusi edilizi segnalati, non essendo sufficiente a fondare l’interesse al ricorso la mera vicinitas, ma incombendo, per converso, sul ricorrente la puntuale allegazione e la comprova dello specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 756), ciò che nel caso di specie è mancato, impedendo così a questo Tribunale di accertare la sussistenza – per l’appunto dichiarata, ma non provata – dell’interesse ad agire.
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