Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 07.01.2026 n.118
9. Parte appellante censura la sentenza anche nella parte in cui il T.a.r. ha escluso l’applicazione dell’art. 192 del d.lgs 152 del 2006 sul rilievo che l’abbandono dei rifiuti non sarebbe avvenuto “sul suolo” o “nel suolo”, bensì all’interno di un capannone pavimentato. Il giudice di primo grado ha richiamato, a sostegno di tale tesi, un precedente giurisprudenziale rappresentato da Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 439/2006.
9.1. Il motivo di appello è fondato.
L’art. 36, comma 1, della direttiva “Rifiuti” 2008/98/CE (pure richiamata da parte appellante) stabilisce che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso la dispersione di rifiuti”.
La direttiva, invero, non specifica se il divieto di abbandono debba valere esclusivamente per i rifiuti abbandonati “sul suolo” o “nel suolo”.
Consegue a tanto che, l’articolo 192 del d.lgs n. 152 del 2006 non può essere interpretato in senso restrittivo, limitandone la portata oggettuale applicativa ai soli casi di abbandono di rifiuti sul suolo inteso come terreno vegetale; una tale interpretazione non solo non si ricava dai principi e dalle norme euro-unitarie ma sarebbe distonica rispetto alla stessa ratio della direttiva la cui finalità è quella di tutelare l’ambiente da qualsiasi forma di inquinamento.
Il precedente evocato dal T.a.r. appare, peraltro, inconferente poiché la questione controversa riguardava il silenzio serbato dal Comune su una istanza del privato volta a ottenere la rimozione di rifiuti che occupavano un immobile dato in locazione; una questione che il giudice d’appello ha qualificato come di natura privatistica siccome fondata su un contratto di locazione a fronte del quale il proprietario locatore avrebbe dovuto rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria al fine di obbligare il conduttore allo sgombero del locale e a restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui era stata ricevuta.
Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza, si invita a contattare info@sentenzeappalti.it
