Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 19.01.2026 n.394
12. Per giurisprudenza costante, l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione del manufatto in data antecedente al 1967 grava sul privato e non all’amministrazione, poiché soltanto l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso (cfr., ex aliis, Cons. Stato sez. II 19 agosto 2024 n. 7169, sez. Vi 8 agosto 2025 n. 6979; id. 17 maggio 2018, n. 2995 e 27 luglio 2015, n. 3666; sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4178).
13. Tale prova deve essere rigorosa, richiedendosi una documentazione certa ed univoca (non essendo, ad esempio, sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio), sull’evidente presupposto che colui che ha realizzato l’opera è il soggetto che meglio di ogni altro può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell’abuso (cfr. Cons. Stato sez. V, 3 novembre 2025 n. 8534; sez. VI 19 giugno 2024 n. 5471; id. 5 gennaio 2015, n. 6; sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2960), cosicché, in difetto di tale prova, l’amministrazione ha il dovere di ordinare la demolizione del manufatto realizzato sine titulo ex art. 31 d.P.R. 380/2001.
14. Le dichiarazioni sostitutive di terzi – fondate sul mero ricordo del dichiarante-non possono assurgere a prova certa dell’epoca di realizzazione ma possono, al più, corroborare le risultanze documentali, le quali devono attestare in maniera univoca l’esistenza ante 1967 del fabbricato (Cons. Stato, sez. VI 28 febbraio 2023 n. 2030, sez. II 9 ottobre 2020, n. 5994; sez. VI 8 novembre 2023 n. 9612); ciò in quanto la prova dell’epoca di realizzazione di un fabbricato si desume da dati oggettivi (Cons. Stato, Sez. VI, 8 novembre 2023 n. 9612; id. 3 gennaio 2022 n. 4).
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