Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 10.07.2026 n.5563
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è consolidato l’indirizzo per cui non è possibile configurare il silenzio assenso sulle istanze di rilascio di permessi di costruire per interventi edilizi basati sul piano casa. Recentemente, proprio con riferimento alla legislazione sul piano casa della Regione Puglia, la Sezione (Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 2025 n. 3002; Id., 25 giugno 2025; Id., 11 dicembre 2025, n. 9795) ha osservato che:
– l’istanza presentata ai sensi del piano casa non è riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio assenso, ma a una fattispecie di silenzio inadempimento, in quanto la disciplina di cui all’art. 20, co. 8, d.p.r. 380/2001 è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari;
– la circostanza che il piano casa sia regolato anche con leggi regionali differenziate, che consentono interventi in deroga agli strumenti urbanistici con l’obiettivo di rilancio del settore edile, comporta che il contenuto del provvedimento, di assenso o di rigetto, del permesso di costruire, richiesto sulla base delle diverse norme regionali, non risulti predeterminato a monte, escludendo, dunque, in radice la sussistenza dei presupposti affinché possa formarsi il silenzio assenso;
– quest’ultimo, infatti, per assurgere a carattere di generalità e, quindi, di applicazione generalizzata, deve trovare tipizzati, nella fonte di regolazione, nazionale o regionale, i suoi elementi costitutivi, che non si rinvengono, invece, nelle istanze presentate ai sensi della normativa sul piano casa, poiché l’intervento da realizzare è intrinsecamente difforme dai parametri urbanistici, ovvero non conforme alla normativa statale e regionale a regime, ragion per cui necessita, per definizione, del permesso di costruire espresso, che tale deroga verifichi (sul piano dei presupposti) e autorizzi (sul piano della edificabilità eccezionale).
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