Silos – Struttura accessoria ad attività produttiva – Volume tecnico – Non riconducibilità – Ragioni

TAR Torino, 05.07.2018 n. 821


Ritiene il collegio di condividere, sul punto, la più recente giurisprudenza, in forza della quale un silos non è qualificabile volume tecnico.
I ricorrenti insistono sulla natura accessoria della struttura alla attività produttiva, aspetto certamente vero ma che potrebbe predicarsi per qualunque locale magazzino, che non è per tale solo motivo urbanisticamente irrilevante e neppure viene ordinariamente qualificato pertinenza urbanistica. I volumi tecnici vengono per contro restrittivamente individuati in quelle strutture insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori).
In tal senso depone anche la definizione di “volume tecnico” rinvenibile al punto n. 31 dell’intesa del 20.10.2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo, raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4 comma 1 sexies del d.p.r. n. 380/2001, secondo cui “sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, si sicurezza, telefonico..).”
Si condivide pertanto il più rigoroso orientamento secondo il quale un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici (in tal senso Tar Brescia, n. 213/2014; Tar Veneto, n. 281/2014).