TAR Calabria, sez. II, 08.04.2022, n. 612
La giurisprudenza amministrativa e di legittimità concordano sulla necessità di un accordo tra le parti avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Così: – “La possibilità prevista dal legislatore che il concessionario si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione deve essere concordata tra il costruttore e il Comune mediante una convenzione urbanistica che disciplini l’esecuzione di tali opere e le relative garanzie” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2.3.2011, n. 1332); la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione può essere compiuta dal soggetto interessato solo “d’intesa con l’Amministrazione comunale” (Consiglio di Stato sez. II, 28 ottobre 2021, n.7237); “in assenza di un accordo con l’Amministrazione volto a consentire la realizzazione diretta – di parte – delle opere di urbanizzazione in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione, il soggetto che esercita lo “ius aedificandi” è tenuto ad adempiere a detto obbligo tramite la dazione di una somma di denaro” (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 gennaio 2020, n. 215; nello stesso senso, cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 21 dicembre 2020, n. 3506);
– “Nel prevedere la subordinazione del rilascio della licenza edilizia ad un atto di impegno del privato di procedere alla attuazione delle opere di urbanizzazione necessarie, la norma ammette che implicitamente che il provvedimento finale di licenza possa essere preceduto da intese di vario tipo, tra il privato e la p.a., riconducibili ad accordi in senso lato, comprendenti anche la cessione gratuita di un’area come mezzo al fine dell’ottenimento del provvedimento amministrativo, cessione configurabile non, atomisticamente, in chiave di negozio di liberalità di diritto privato, ma, stante la sua connotazione pubblicistica, come accordo endoprocedimentale strettamente funzionale e parte integrante del provvedimento amministrativo conclusivo” (Cassazione civile sez. I, 13 luglio 2001, n.9524). Ed ancora: – “In tema di rilascio del permesso di costruire, pur essendo previsto che il soggetto che richiede il permesso di costruire, a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di contributo di costruzione, possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, tale iniziativa è sempre subordinata ad una valutazione del Comune. In tal senso, l’ammissione allo scomputo costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione) ed un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell’impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di “accettazione” consensuale da parte della stessa amministrazione” (cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 4 febbraio 2019, n. 158; Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1811; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 29.9.2016, n. 955; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 7.5.2010, n. 1365; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 04 luglio 2005, n.1082);
– “Secondo giurisprudenza consolidata, l’art. 16, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 (che ha riprodotto l’art. 11, comma 1, della legge n. 10/77) consente al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in alternativa al pagamento dei connessi oneri, ma tale facoltà ha effetto soltanto se la proposta del privato sia accettata dal Comune secondo le modalità e le garanzie dettate dal medesimo e previste in una convenzione o in un atto unilaterale d’obbligo” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2 febbraio 2012, n. 279).
Spetta quindi sempre all’Amministrazione “in base all’obbligazione unilateralmente assunta dalla parte, accettare o meno la proposta e subordinarla a condizioni o prescrizioni specifiche; solo una volta intervenuta tale approvazione diviene, poi, pienamente efficace l’atto d’obbligo” (Consiglio di Stato, sez. V, 29 settembre 1999, n. 1209). In particolare, è necessario un atto di “accettazione” consensuale da parte dell’Amministrazione, anche informale, purché espresso (cfr. T.A.R., Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4983; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 luglio 2010, n. 16606).