Consiglio di Stato, Sez. VI, 01.03.2023 n. 2119
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la valutazione degli abusi edilizi richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 18/10/2022, n.8848; 29/7/2022, n. 6681; 30/6/2020, n. 4170; 7/11/2019, n. 7601). La suddetta valutazione unitaria è da escludersi solo laddove (ma non è questo il caso di specie) tra gli interventi realizzati, non sia configurabile alcun intrinseco e oggettivo collegamento funzionale (Cons. Stato, Sez. VI, 30/6/2020, n. 4170; 13/5/2020, n. 3036; Sez. V, 12/10/2018, n. 5887).