Giurisdizione amministrativa esclusiva per le questioni afferenti la convenzione di lottizzazione

TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, 14.04.2023 n. 215

La giurisprudenza amministrativa ha anche di recente affermato che la controversia che ha ad oggetto le pretese scaturenti da una Convenzione accessiva ad un piano di lottizzazione rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. f), d.lgs. n. 104/2010: e questo proprio perché, anche dinanzi alle nuove disposizioni del codice del processo amministrativo, essa verte su obbligazioni derivanti da strumenti convenzionali che vanno ricompresi tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241 del 1990, in materia di urbanistica ed edilizia (cfr. da ultimo, T.A.R. Lombardia, n. 839 del 2021; T.A.R. Molise n.271/2021).

Una volta riconosciuta l’attitudine dell’accordo amministrativo a costituire (anche) fonte di obbligazioni civilistiche, deve convenirsi con la giurisprudenza che, per l’ipotesi di inadempimento della parte pubblica o della parte privata, ammette la praticabilità di tutti i rimedi offerti dall’ordinamento a un creditore che derivi la sua posizione da un contratto di diritto privato per poter realizzare coattivamente il proprio interesse. In questa ottica, debbono
ritenersi proponibili dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva (art. 133 co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.), l’azione civilistica di risoluzione dell’accordo e di risarcimento del danno, senza che possa considerarsi
pregiudiziale a detta forma di tutela l’esperimento della classica azione di annullamento tipica della giurisdizione generale amministrativa di legittimità in relazione a quegli atti amministrativi, mediante i quali si sia realizzato (o,
meglio, si assuma essersi realizzato) l’inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto (per tutte, cfr. Cons. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2568); come pure l’azione volta ad ottenere una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. per l’adempimento coattivo dell’obbligo di cessione/acquisizione di aree assunto dalla controparte in seno ad una Convenzione di lottizzazione.