Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 01.10.2026 n.7249
6. Sotto ulteriore profilo l’appellante sostiene che nella SCIA era stata dichiarata una consistenza diversa e maggiore dell’immobile rispetto alla situazione preesistente poiché l’impresa avrebbe esplicitamente ammesso di aver ricostruito porzioni dell’immobile volontariamente demolito nel 2017, e anche di averne utilizzato la volumetria per la determinazione dei bonus volumetrici […] e, quindi, per la determinazione della volumetria dell’ampliamento.
La demolizione di alcuni volumi nel 2017 non consentiva all’attuale proprietaria della struttura di ricostruirli e, ancor meno, di utilizzarli come calcolo per l’ampliamento in forza della legge sulla casa […].
La laconicità della relazione tecnica e della documentazione prodotta con la pratica edilizia non ha consentito al Comune di accertare il legittimo calcolo del volume.
In ogni caso, l’intera tettoia, una volta demolita la chiusura perimetrale, era come non più esistente.
Il ricorso di primo grado sarebbe così manifestamente infondato, sulla base delle evidenze documentali e delle stesse esplicite ammissioni contenute nel ricorso.
6.1. Il motivo è infondato.
Invero l’impresa ha allegato alla SCIA del 2020 tutti i titoli di provenienza, inclusa la Concessione in sanatoria n. 362/1994 che cristallizza lo “stato legittimo” dell’immobile.
Le note del Comune del 2021, come anche il provvedimento definitivo di annullamento della SCIA, non hanno tenuto conto del fatto che il vano ormai demolito, precedentemente destinato a “sala ristorante invernale”, ha fruito del bonus volumetrico […], utilizzando, come base di calcolo della volumetria aggiuntiva, il volume del compendio così come si trovava dopo l’esecuzione dei lavori assentiti con la SCIA del 2017.
In ogni caso, il provvedimento definitivo, come anche le note precedenti, non menziona in modo specifico in cosa sono consistite la “non conformità” e le “discordanze” che integrerebbero il concetto di “falsa rappresentazione dei fatti” né il provvedimento finale è motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico come è previsto dallo schema normativo di cui all’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 s.m.i. per legittimare un annullamento oltre il termine previsto ex lege. Il Comune avrebbe dovuto chiedere chiarimenti all’interessata nel corso del procedimento al fine di avere un quadro istruttorio compiuto.
Tutt’al più si rinviene nel provvedimento una contestazione circa la modalità di calcolo del volume preesistente sul quale calcolare il bonus volumetrico, contestazione che tuttavia non legittima il superamento del termine dei dodici mesi ex art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 s.m.i..
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