S.C.I.A. “semplice”: inefficace se riferita ad interventi che esulano dal suo ambito applicativo.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 09.07.2026 n.5513

[…] come sottolineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, gli interventi edilizi devono essere considerati in modo non frammentato, bensì nella loro globalità, e l’art. 10 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, nella formulazione al tempo vigente, stabiliva che la modifica dei prospetti integrasse opere di ristrutturazione “pesante” e che queste dovessero essere precedute da permesso di costruire o da una SCIA sostitutiva di tale permesso ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001, la SCIA “semplice” presentata dalla ricorrente nell’ipotesi in esame risulta, in verità, come anche in questo caso già correttamente ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, assolutamente inidonea a legittimare i lavori e totalmente inefficace, rendendo inapplicabili le previsioni della legge n. 241/1990 sul termine a disposizione dell’Amministrazione per esercitare il potere di autotutela.

14. Al riguardo la Sezione ha avuto l’occasione di osservare “che la segnalazione certificata di inizio attività costituisce…uno strumento di liberalizzazione delle attività private – non più sottoposte ad un controllo amministrativo di tipo preventivo, ma avviabili sulla base di una mera segnalazione da sottoporre al successivo controllo amministrativo – impiegabile entro un delimitato ambito applicativo”, tantopiù quando – come nel caso in esame – si sia “fatto ricorso a una SCIA semplice, ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001, e non a una SCIA alternativa al permesso di costruire”. Nella suddetta decisione questo Consiglio ha ribadito anche che “in particolare, la SCIA, affinché possa produrre gli effetti giuridici tipizzati dal legislatore, deve rispondere al modello delineato dal legislatore, occorrendo, tra l’altro, che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l’utilizzo del relativo strumento giuridico. Quando ciò non avviene, impiegandosi, come avvenuto nel caso in esame, la SCIA al di fuori del proprio ambito applicativo, non può operare il relativo regime giuridico, incentrato, altresì, sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5999/2021). Diversamente ragionando si perverrebbe ad elaborare una tipologia di provvedimento implicito sganciata dal rispetto del principio di legalità desumibile dall’art. 97 Cost.” (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3509 del 2016)” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2025 n. 181)

15. Dinanzi ad un intervento privo di idoneo titolo edilizio come quello in questione, non può, dunque, neppure discorrersi di un consolidamento della posizione del segnalante, né, in realtà, dell’esercizio di poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione, posto che, come anticipato, la SCIA, in una fattispecie di tal fatta, non risulta in radice in grado di produrre effetti. Né può parlarsi di un affidamento qualificato da tutelare, che, come indicato dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990, può operare solo qualora il privato abbia agito in piena conformità ad una segnalazione rispetto alla cui legittimità il terzo abbia poi sollevato obiezioni (nei limiti delineati da Corte costituzionale 45/2019).

16. Una diversa soluzione della questione appare, poi, sulla base della disciplina dell’intera materia, difficilmente ipotizzabile, poiché condurrebbe al paradosso di ritenere che, per effetto di un atto privato, si possa consolidare una posizione più stabile rispetto a quella che deriverebbe da un provvedimento autorizzatorio espresso: anche il titolare del permesso di costruire resta, infatti, sempre esposto al potere di vigilanza dell’Amministrazione per le opere abusive non “coperte” dal titolo rilasciato. Ne discende che la presentazione di una SCIA afferente a un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo – perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5999).

[…]

18. Di qui l’infondatezza della doglianza di violazione del termine per l’autotutela, poiché, come anticipato, nei casi come quello qui in esame, non trova applicazione l’invocato articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, è deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una SCIA efficace.

19. Analoghe considerazioni valgono in relazione all’infondatezza della censura relativa alla mancanza del preavviso di rigetto. La natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività — che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge — induce, infatti, ad escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori; il denunciante la SCIA, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della. p.a. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’amministrazione; in assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’Amministrazione. (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1111).

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