TAR per il Lazio, Sez. II Bis, Sent. 09.06.2025 n.11192
[…] giova osservare come l’art. 36, comma 3, TUE così reciti: “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.
Alla luce di ciò, ove l’Amministrazione non riscontri tempestivamente l’istanza depositata dal privato ai sensi dell’art. 36 TUE, si forma avverso la stessa silenzio-diniego, che esaurisce l’obbligo del Comune di provvedere, ma non il potere di procedere in tal senso. In argomento, la giurisprudenza amministrativa (C.d.s., nn. 2704/2023, 3545/2021, 5251/2021, 3417/2018), condivisa dal Collegio, ritiene che “il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere; ciò comporta altresì il permanere della facoltà di provvedere espressamente, nella specie esercitata ragionevolmente, anche a fronte del supplemento istruttorio svolto dall’amministrazione”.
Il corollario di quanto appena detto si precisa nella circostanza per la quale il provvedimento espresso di diniego deve essere qualificato quale atto di conferma propria, cosicchè esso deve essere, a sua volta, tempestivamente impugnato, stante la lesione della sfera giuridica del privato interessato (TAR Catania, n. 475/2023).
In altre parole, in ipotesi di rigetto espresso dell’istanza ex art. 36 TUE, l’atto in parola, in quanto emesso a seguito di istruttoria e dotato di motivazione esplicita, non può intendersi come meramente confermativo del diniego formatosi in via tacita (TAR Napoli, nn. 3127/2021, 5278/2018), in quanto il nuovo provvedimento ha sostituito la statuizione tacita precedente, che non esiste più, con effetto ex nunc, assorbendola; e ciò in disparte la circostanza che quest’ultimo sia stato impugnato (TAR Catania, n. 475/2023).
Tale provvedimento ridefinisce quindi l’assetto di interessi, e come tale è impugnabile, anche ove non sia stato impugnato il silenzio diniego (C.d.s., n. 3396/2021, TAR Catania, n. 475/2023 e TAR Napoli, n. 3466/2022).
Sul versante processuale, ove non sia già stato impugnato la determinazione tacita confermata […] deve essere impugnato solamente quello di conferma propria, nei termini decadenziali di cui all’art. 29 c.p.a.
Alla luce di quanto precede, il provvedimento impugnato, lungi dal potersi qualificare quale atto espressione del potere di autotutela decisoria a effetto caducatorio ex art. 21 novies L. 241/90, deve piuttosto essere inteso quale atto di conferma propria e, come tale, non necessita della motivazione invocata da parte ricorrente in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’interesse privato a essa sotteso.
Come detto, il provvedimento impugnato sostituisce con effetto ex nunc la determinazione tacita formatasi per silentium e finisce per corredarla della motivazione esplicita.
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